Notizia del 22-12-2023
ISEE 2024:Siamo lieti di annunciarVi che dall'8 gennaio 2024, come gia` e` stato per i modelli 730, sara` disponibile un nuovo indirizzo mail dedicato: isee@cafpisoni.it.
Il servizio ISEE, come ormai d'uso, si svolgera` totalmente per via telematica
Per chi non avesse ancora utilizzato questo servizio con il nostro Studio riassumiamo qui a seguito la semplice procedura attivata:
Notizia del 27-10-2023
L'ISEE Universitario:In questo periodo il nostro Studio ha ricevuto moltissime richieste per la certificazione ISEE universitario (o ISEU).
Dalle domande posteci abbiamo realizzato che, come spesso accade con le regole burocratiche, non è molto chiaro quali siano i principi su cui basarsi a riguardo della composizione del nucleo familiare
A tal fine, utilizzando un estratto dall’articolo apparso sul sito fisco7.it del 20 ottobre u.s. a firma Andrea Trevisanut del Centro Studi CGN, abbiamo preparato per voi qui un documento per aiutarvi a capire le regole che si dovranno applicare.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione abbiate necessità.
Notizia del 16-03-2022
Comincia la stagione delleAnche quest'anno ci stiamo avvicinando al fatidico periodo dedicato alle dichiarazioni dei redditi.
La data di "inizio delle danze" sarà lunedì 18/04/2022.
Pur non essendoci sostanziali cambiamenti rispetto alle richieste dello scorso anno trovate
Visto il successo avuto lo scorso anno con i modelli 730 e, ancora di più, con i modelli ISEE di quest'anno si continua con il comodissimo metodo online che, quest'anno, diviene il metodo operativo standard.
Per chi non lo ha ancora provato ne diamo una breve descrizione qui a seguito (più semplice da fare che da dire...)
Fatto!!
Per chi lo desiderasse sarà pure possibile effettuare il pagamento della dichiarazione tramite bonifico bancario alla ricezione del quale lo studio invierà la dichiarazione ufficiale direttamente al contribuente tramite mail.
Sarà altresì ancora possibile, in condizioni particolari, portare le documentazioni fisicamente in studio; per fare questo è, comunque, necessario fare richiesta via mail al medesimo indirizzo sopra indicato per avere un appuntamento la cui data e orario sarà indicata dallo studio.
Per chi fosse interessato, il calendario di invio dei modelli 730/2022 all'Agenzia delle Entrate è quello indicato
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione abbiate necessità.
Notizia del 14-12-2021
Assegno Unico Universale (AUU) 2022:Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo riguardante il cosiddetto Assegno Unico Universale, a partire dal 2022 ci saranno diverse novità.
Fra le varie abbiamo che l'AUU si rivolge a tutte le famiglie e non più solo a quelle dei lavoratori dipendenti. Anche le modalità di percezione dello stesso e le regole a cui questo è assoggetto sono cambiate.
Il nostro studio è sempre a disposizione per prestare anche questo nuovo servizio!.
Per dettagli sul nuovo AUU e sulle modalità di accesso consigliamo la lettura di questo nostro approfondimento.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione abbiate necessità.
Notizia del 25-01-2021
ISEE 2021:Come si usa dire "non tutto i mali vengono per nuocere". Quest'anno grandi novità: per ottenere l'attestazione ISEE necessaria per l'erogazione di tanti bonus e vantaggi non è più necessario prendere appuntamenti, recarsi presso il CAF magari dovendo prendere permessi sul lavoro.
Ora, con il CAF di Pisoni Silvia, si può effettuare tutto on line!.
La procedura è molto semplice:
La cosa è stata resa possibile in quanto tutte le amministrazioni pubbliche sono ormai tenute ad accogliere le certificazioni di qualunque tipo in via digitale.
Queste procedure erano già da tempo pronte per l'uso ma, grazie a questo periodo di gravo problematiche sanitarie, è stato finalmente possibile attuarle in pieno.
Restiamo comunque a disposizione per qualsiasi informazione e/o aiuto si rendesse necessario.
Notizia del 16-11-2020
Genitori lavoratori:Arrivano le istruzioni INPS riguardo alla fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato: durata del congedo e indennità corrisposta, casi di compatibilità e incompatibilità.
L'INPS, con la Circolare del 2 ottobre 2020, n. 116 ha fornito le istruzioni amministrative relative alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal Decreto Legge 8 settembre 2020, n. 111 (si specifica che le disposizioni qui richiamate saranno integrate nel testo di conversione in Legge del Decreto Legge 1 04/2020).
Secondo l'articolo 5 del decreto citato è previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo di quarantena disposta a carico del figlio convivente. Nel caso in cui non sia possibile svolgere il lavoro in modalità agile, il lavoratore può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. Il congedo può essere fruito solo da genitori lavoratori dipendenti per assistere il figlio minore di quattordici anni durante il periodo di quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione ASL territorialmente competente a seguito di contagio avvenuto all'interno del plesso scolastico.
La circolare precisa che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta la quarantena. Ai fini della fruizione del congedo devono sussistere alcuni requisiti:
Il congedo è fruibile per i periodi di quarantena che ricadono nell'arco temporale che va dal 9 settembre fino al 31 dicembre 2020 e la sua durata massima coincide con il periodo di quarantena disposto dall'ASL.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione. È opportuno precisare che sono indennizzabili solo le giornate lavorative che ricadono all'interno del periodo di congedo richiesto.
Viene altresì specificata la compatibilità tra il congedo COVID-19 richiesto dal genitore e la malattia dell'altro genitore convivente con il minore. In caso di fruizione del congedo maternità/paternità, l'altro genitore può usufruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio solo nelle ipotesi in cui la quarantena è disposta per un figlio diverso da quello per il quale il genitore richiede il congedo di maternità/paternità. È possibile fruire del congedo per quarantena scolastica dei figli anche in caso di contemporanea fruizione di ferie da parte dell'altro genitore convivente con il figlio minore.
Un genitore può fruire del congedo COVID-19 anche nell'ipotesi in cui l'altro genitore convivente con il minore, nel medesimo periodo, sia in aspettativa non retribuita.
La fruizione del congedo da parte di un genitore del minore è compatibile anche nel caso in cui l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità (es. patologie preesistenti del lavoratore), a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa, anche in modalità agile.
È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 negli stessi giorni in cui l'altro genitore convivente con il minore stia usufruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui alla Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 relativi all'assistenza del figlio disabile, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario per motivi familiari.
Infine, la fruizione del congedo è compatibile nelle ipotesi in cui all'altro genitore convivente con il figlio minore sia stata accertata una patologia invalidante che comporti, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave, di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
La circolare INPS riporta anche i casi di incompatibilità tra il congedo per quarantena scolastica dei figli e determinate situazioni di assenza relative all'altro genitore convivente con il minore per il quale si richiede il congedo COVID-19.
In particolare, il permesso non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni. A fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi periodi, l'Istituto accoglierà solamente la richiesta presentata per prima.
Il congedo COVID-19 è incompatibile con la fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio per cui è richiesto il congedo da parte dell'altro genitore convivente con il minore negli stessi giorni. Inoltre, non è compatibile con la fruizione, negli stessi giorni, dei cosiddetti riposi per allattamento richiesti per lo
stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore.
Rientra nelle ipotesi di incompatibilità con la fruizione del congedo COVID-19 anche il caso in cui l'altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, anche nell'ipotesi in cui il genitore percepisca strumenti a sostegno del reddito (es. CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl E DIS-COLL). Invece, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando degli
strumenti di cui sopra, sia interessato solamente da una riduzione di orario di lavoro, l'altro genitore può fruire del congedo per quarantena scolastica dei figli.
Si ricorda inoltre che è incompatibile la contemporanea fruizione del congedo di cui si tratta con lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte del genitore richiedente il congedo o dell'altro genitore convivente con il minore.
Infine, il congedo COVID-19 non può essere fruito da parte di un genitore durante le giornate di pausa contrattuale (es. parttime e lavoro intermittente) dell'altro genitore convivente con il minore.
La domanda per la fruizione del congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite uno dei seguenti canali:
La domanda può avere ad oggetto anche periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della richiesta stessa, purché ricadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020. Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per la quarantena. Qualora il genitore richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento al momento della richiesta di congedo, dovrà fornire gli elementi identificativi del provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di rigetto della stessa.
In merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e alla relativa indennità per i dipendenti del settore pubblico, si rinvia a quanto previsto dall'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Le Amministrazioni pubbliche provvedono a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Notizia del 23-10-2020
Superbonus 110pct.In questi mesi abbiamo parlato (e sentito parlare) spesso e volentieri di ¨Superbonus¨, un considerevole vantaggio fiscale introdotto il 19 Maggio con il Decreto Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020. n. 77. La novità è che l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, è elevata a 110 %.
In che modo si può beneficiare della maggiore aliquota?
La normativa di favore permette ai soggetti individuati nell'art.119 di poter scegliere tra le seguenti opzioni:
La prima opportunità riconosce una detrazione nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali in relazione all'effettiva capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; con tale scelta il contribuente non vedrà il riconoscimento immediato del beneficio, in quanto lo stesso è spalmato in un arco temporale medio/lungo.
La seconda opportunità, che rappresenta una delle importanti novità del Decreto Rilancio, permette al contribuente di disporre di un contributo massimo pari all'importo di spesa; quest'ultimo può essere utilizzato appunto come sconto in fattura e il fornitore avrà diritto ad un credito d'imposta di pari importo con la facoltà di cederlo ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La terza opportunità consente al contribuente di cedere direttamente un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Si può decidere per uno sconto in fattura parziale?
La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020, che fornisce chiarimenti di carattere interpretativo, conferma la possibilità di operare uno sconto in fattura parziale; pertanto, il contributo che ne deriva non è pari all'intero importo di spesa indicato nel documento fiscale.
L'Agenzia delle entrate con la Risposta n. 325 conferma che l'ulteriore alternativa, ossia lo sconto parziale, permette al contribuente di effettuare una valutazione di convenienza in accordo con il fornitore e l'importo residuo non utilizzato sotto forma di sconto può essere a sua volta:
Quali sono gli adempimenti necessari?
Dato che Decreto Rilancio si affianca alle disposizioni vigenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici, nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici, anche i relativi adempimenti sono quelli già previsti per i sopracitati interventi. Tuttavia, tra le novità indicate nella Circolare n.24/E, vi sono due adempimenti:
Per maggiori dettagli è possibile accedere alla lettura del decreto originale archiviato qui.
Notizia del 31-08-2020
Superbonus 110% (Aggiornato al 26-08-20)È stato confermato dall'Agenzia delle Entrate che il superbonus 110% è divenuto operativo.
Questo nuovo pacchetto prevede due tipologie di bonus: l'Ecobonus per l'efficienza energetica ed il Sismabonus per la sicurezza degli edifici.
Elenco dei lavori ammessi al superbonus 110%
Il Superbonus 110% del Decreto Rilancio interessa interventi di riqualificazione energetica e lavori antisismici per le prime case e le seconde case. Nello specifico, saranno compresi lavori che migliorino la classe energetica di un edificio, il rifacimento delle facciate e gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Ecobonus
Tra gli interventi previsti rientrano quelli relativi all'isolamento termico delle superfici (ad esempio rivestimenti a cappotto) o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri che garantiscano un'efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione è calcolata su di un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e comprendente anche le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito).
Rientra pure nella fattispecie l'installazione di caldaie ad alta efficienza in abitazioni unifamiliari in sostituzione di esistenti impianti, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.
Anche per questi resta il suddetto limite di € 30.000 nei termini indicati nel precedente paragrafo.
Impianti fotovoltaici
Per questa tipoligia di impianti il superbonus è previsto per un ammontare totale di € 48.000 e, comunque, entro un limite di spese di € 2.400 per kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Il conto va ripartito fra gli aventi diritto in nr. 5 rate annuali di pari importo.
La detrazione varrà per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Sismabonus
Previsti tutti gli interventi antisismici su immobili residenziali e non, sia prima che seconda casa, con validità come indicato per l'Ecobonus.
Per maggiori dettagli è possibile accedere alla lettura del decreto originale archiviato qui.
Sono, inoltre, disponibili anche il modello di richiesta e le relative istruzioni di compilazione.
Notizia del 29-05-2020
Reddito di emergenza (Rem): anche con noi!Informiamo la nostra gentile utenza che a partire da lunedì 1 giugno p.v. sarà possibile richiedere il Rem anche presso il nostro studio.
Per ottenerlo è fondamentale avere i seguenti requisiti:
La domanda può essere presentata entro il mese di giugno (30/06/2020).
Notizia del 21-05-2020
Modello 730 senza sostitutoA seguito dell'approvazione del D.L. N. 34 del 19 maggio 2020 è stata ampliata la platea di contribuenti che possono presentare il modello 730 senza sostituto.
L'art. 159 consente l'utilizzo del modello 730 senza sostituto anche ai contribuenti che si trovano in presenza di sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Tale disposizione trova applicazione per il solo periodo d'imposta 2019.
La possibilità di utilizzo di tale modello viene consentita, secondo quanto riportato nella Relazione Illustrativa allegata al Decreto, a causa della difficoltà economica in cui molti sostituti si troveranno nei mesi di conguaglio e va a tutelare i contribuenti da possibili situazioni di incapienza d'imposta.
Si riconda che per tale tipologia di 730 è la stessa Agenzia delle Entrate che provvederà ad eseguire il conguaglio ma con una tempistica di rimborso sicuramente più lunga rispetto a quella contemplata dall'azione tramite il proprio sostituto per cui si consiglia caldamente la presentazione del 730 indicando il proprio sostituo d'imposta qualora quest'ultimo fosse nelle condizioni di garantire il conguaglio.
Notizia del 30-04-2020
Il nuovo modello 730: ora tutto on line!
Anche il modello 730 si rinnova! No, non si tratta di un lavoro di restyling del tradizionale formato del ben noto modello ma, bensì, di un nuovo approcio nell'ottemperare a questa annuale incombenza.
La novità in assoluto più eclatante è costituita dal fatto che, a parte al momento del ritiro e del conseguente pagamento, non è più necessario recarsi presso lo studio. Questo significa niente più necessità di prendere appuntamenti con lo studio, permessi dal lavoro per poter consegnare le documentazioni necessarie, tutte le problematiche, insomma, che ogni anno era necessario sobbarcarsi per fare questa benedetta dichiarazione dei redditi.
Tutto quello che occorre oggi è semplicemente un indirizzo mail e un telefonino dotato di fotocamera.
La procedura è semplice: basta inviare a mezzo mail una richiesta attestante la propria volontà ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione dei redditi precisando se si tratta di una dichiarazione singola o congiunta.
Se fosse la prima volta che vi servite per questo scopo del nostro studio o se dallo scorso anno il vostro documento di identità è scaduto, è utile allegare direttamente la copia dello stesso in corso di validità
Entro il successivo giorno lavorativo provvederemo ad inviarvi, sempre a mezzo mail, un file in formato pdf™ contenente la delega ad operare in vostro nome e conto ai fini della dichiarazione dei redditi che dovrà esserci reinviata, sempre in formato pdf™, debitamente controfirmata.
Non appena questo passaggio sarà stato eseguito vi giungerà una mail contenente un link a cui potrete accedere, in tutta sicurezza, solamente voi e dove potrete, con sommo comodo e utilizzando eventualmente anche la fotocamera del cellulare, caricare tutti i documenti relativi a spese deducibili, recuperi energetici, mense scolastiche, eccetera.
Il programma che gestisce queste allegazioni provvede in automatico a categorizzare tutti i documenti caricati. Nel caso qualche documento risultasse non categorizzato non è comunque un problema: ci pensiamo direttamente noi da studio a sistemarlo.
Rammentandovi che la campagna 730/2020 è già iniziata ed in pieno svolgimento, cogliamo l'occasione per augurare a tutti voi una buona giornata e di poter sempre godere di ottima salute.
Notizia del 30-04-2020
Proroga scadenze fiscali maggio 2020Il decreto Liquidità ha previsto la proroga dei versamenti di aprile e maggio spostandoli al 30 giugno: vediamo quali.
Il Decreto Liquidità proroga i versamenti che scadono tra aprile e maggio: la nuova data di scadenza da rispettare è il 30 giugno. I versamenti interessati da questa proroga sono:
Purtroppo la proroga in oggetto non è per tutti. I requisiti, infatti, per godere di tale beneficio sono
La versione ufficiale del Decreto Liquidità aggiunge nuovi destinatari della sospensione delle ritenute, estendendo l'agevolazione anche a:
I contribuenti dovranno versare quanto dovuto al Fisco scegliendo tra due opzioni:
Non è previsto il rimborso di quanto già versato né, d'altro canto, saranno applicati interessi e/o sanzioni.
Il rinvio dei versamenti di cui sopra si estende anche a chi ha beneficiato delle proroghe delle scadenze fiscali previste dal DL Cura Italia.
Per quanto riguarda i contributi di colf e badanti, il versamento è stato oggetto di proroga specifica del decreto Cura Italia, che ha rinviato quelli in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 al 10 giugno 2020.
Non è prevista proroga per il pagamento del canone RAI
Notizia del 25-03-2020
Omissioni patrimonio mobiliare ISEE: chiarimenti dall'INPSCome comunicato in circolare il 19 febbraio, in riferimento alle omissioni presenti in Attestazione ISEE, l'INPS segnalava problematiche nella verifica della correttezza dei dati autodichiarati dai contribuenti, in presenza di Fondi certificati contemporaneamente dall'Istituto di credito e dalla SGR (CASO n. 4 lettera C): entrambi gli operatori finanziari infatti, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i rapporti finanziari gestiti per conto dei cittadini. Ne conseguiva che, essendo in presenza di doppi importi, in fase di controllo del patrimonio mobiliare, i valori non coincidessero con quelli autocertificati dal dichiarante in DSU.
Inps e Agenzia delle Entrate hanno adottato, a decorrere dalla metà di marzo 2020, criteri utili ad evitare la duplicazione degli importi.
Gli utenti interessati potranno quindi presentare una nuova DSU al fine di ottenere un'Attestazione ISEE priva di difformità.
Qualora risultassero comunque delle omissioni/difformità per i suddetti patrimoni, il cittadino potrà comunque presentare domanda per la prestazione documentando, all'Ente erogatore, la correttezza dei dati autodichiarati per il riconoscimento o la continuazione del beneficio, come previsto all'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Notizia del 01-01-2020
Novità detraibilità spese sostenute dal 01.01.2020
Riportiamo quanto la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, comma 679 (Legge di Stabilità 2020) ha stabilito portando diverse novità a riguardo di ciò che sarà deducibile nelle dichiarazioni dei redditi (730 o Unico) 2021 relative all'anno in corso.
Fra queste abbiamo che, a decorrere dal 01 gennaio 2020, al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi 730/2021 redditi 2020 della detrazione di tutti gli oneri indicati nell'art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE mediante:
Il comma 680 esclude da questa previsione, consentendone il pagamento anche in contanti, dei seguenti oneri:
Di seguito alcuni esempi di spese per le quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione:
In mancanza di chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria che specifichino il tipo di controllo che dovrà effettuare il CAF sulla documentazione relativa a tali oneri, oltre alle quietanze di pagamento della spesa (ad esempio le fatture, ricevute ecc.), invitiamo a conservare anche copia del bonifico bancario o postale, ricevuta di pagamento con carta di credito ecc.
Si rammenta che queste specifiche sono valide per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020.